IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo
17; 
  Visto l'articolo 4-bis del decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97,  che
prevede  procedure  semplificate  e  accelerate   per   il   riordino
dell'organizzazione dei Ministeri mediante l'adozione,  entro  il  30
giugno 2019, di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Visto l'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, che ha autorizzato,  per  i  Ministeri  della  giustizia,
della salute e del lavoro e delle politiche sociali,  l'utilizzazione
delle procedure predette fino al 31 ottobre 2020; 
  Visti gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo  25  luglio  2006,  n.  240,  recante:
«Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei  dirigenti
amministrativi degli uffici giudiziari, nonche' decentramento su base
regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma
degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t),
e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150»; 
  Visto il decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  recante:
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione», e in particolare l'articolo 1, comma
7; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)», e in particolare l'articolo 1, comma 526; 
  Visto il decreto legislativo  7  febbraio  2017,  n.  16,  recante:
«Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale   per   la   Regione
Trentino-Alto Adige recanti disposizioni  in  materia  di  delega  di
funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa  e  organizzativa  di
supporto agli uffici giudiziari»; 
  Visto l'articolo 16-ter, comma  7,  del  decreto-legge  26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019,  n.  157,  che  ha  modificato  il  predetto  comma  4-bis  del
decreto-legge n. 86 del 2018; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  recante:  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022, e in particolare l'articolo 1,
commi 435 e 436»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto  2015,  n.
133,  recante  «Regolamento  sulle  misure  organizzative  a  livello
centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni  dei  commi
527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84, recante:  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno   2019,   n.    99,    recante:    «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84»; 
  Sentite le organizzazioni sindacali di settore; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 18 ottobre 2020; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2020; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 30 ottobre 2020; 
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri per la pubblica  amministrazione  e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Adeguamento delle competenze della Direzione generale  delle  risorse
  materiali e delle tecnologie del  Dipartimento  dell'organizzazione
  giudiziaria del personale e dei servizi e modifiche in  materia  di
  amministrazione periferica dell'organizzazione giudiziaria. 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  15  giugno
2015, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, la lettera  e)  e'  sostituita  dalla
seguente: «e) per "uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria"
gli  uffici  periferici  dell'organizzazione   giudiziaria   di   cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;» e  la
lettera f) e' soppressa; 
    b) all'articolo 5, comma 2: 
      1) all'alinea, le parole:  «,  oltre  alle  direzioni  generali
regionali,» sono soppresse; 
      2) alla lettera a), le  parole  «tra  le  circoscrizioni  delle
singole Direzioni regionali e trasferimenti» sono soppresse; 
      3)  alla  lettera  b),  dopo  le  parole:  «elaborazione  degli
indirizzi e delle linee di pianificazione strategica e adozione delle
misure organizzative di cui all'articolo 6 del predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  133  del  2015;»  sono  inserite  le
seguenti:  «elaborazione  dei  programmi,  degli  indirizzi  e  delle
direttive da impartire  agli  uffici  periferici  dell'organizzazione
giudiziaria in materia di organizzazione e funzionamento dei  servizi
relativi alla giustizia di cui alla presente lettera;»; 
    c) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  8  (Organi  di  decentramento  amministrativo).   -   1.
Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale  del
Ministero    i    provveditorati    regionali    dell'Amministrazione
penitenziaria di cui all'articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n.
395, e relativa tabella E) come sostituita dalla tabella B)  allegata
al presente regolamento. 
      2. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale  non
generale del  Ministero  gli  uffici  periferici  dell'organizzazione
giudiziaria e i centri per la giustizia minorile di cui  all'articolo
7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e  all'articolo  1,
comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.»; 
    d) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 9 (Funzioni degli uffici  periferici  dell'organizzazione
giudiziaria). - 1. Sulla base di  programmi,  indirizzi  e  direttive
impartite dalla direzione generale delle risorse  materiali  e  delle
tecnologie, ferma la facolta' di delega di cui all'articolo 6,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica  18  agosto  2015,  n.
133, gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria esercitano
le seguenti attribuzioni nell'ambito territoriale di competenza: 
        a)  analisi  comparativa  dei  costi  relativi  alle  diverse
tipologie  di  beni  e  servizi  per  il  fabbisogno   degli   uffici
giudiziari; 
        b) acquisti di beni e servizi per il fabbisogno degli  uffici
giudiziari e gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dei
medesimi uffici; 
        c) attivita' connesse all'onere delle spese per  la  gestione
degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della
legge 24 aprile 1941, n. 392; 
        d)  supporto  e  ausilio   all'attivita'   delle   conferenze
permanenti di cui all'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  18  agosto  2015,  n.  133,  nella   determinazione   del
fabbisogno di beni e servizi degli uffici giudiziari; 
        e) predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto,
la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione  di  beni
immobili adibiti ad uffici giudiziari; 
        f)   attivita'   di   raccordo   con   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia  del  demanio  per  la
realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.»; 
    e) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  10  (Risorse   finanziarie   degli   uffici   periferici
dell'organizzazione giudiziaria). - 1. Il  direttore  generale  delle
risorse materiali e delle tecnologie assegna le risorse finanziarie e
strumentali   al   dirigente   preposto   agli   uffici    periferici
dell'organizzazione giudiziaria a norma dell'articolo 8  del  decreto
legislativo 25 luglio 2006, n. 240.»; 
    f) gli articoli da 11 a 15 sono abrogati; 
    g) all'articolo 16: 
      1) al comma 2 i primi due periodi, nonche', al  terzo  periodo,
le parole: «, ivi compreso il trasferimento alle direzioni  regionali
delle   strutture   e   risorse   degli   uffici   di   coordinamento
interdistrettuale per  i  sistemi  informativi  automatizzati»,  sono
soppressi; 
      2) al comma 4 i primi tre periodi sono soppressi; 
      3) il comma 7 e' abrogato; 
      4) al comma 12, terzo periodo, le parole: «di livello  generale
e non generale» sono sostituite dalle seguenti: «di livello  generale
o non generale»; 
    h) la tabella A e' soppressa e le tabelle C e D sono  sostituite,
rispettivamente, dagli allegati  I  e  II,  che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                «Art.17  (Regolamenti).  -   1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   4-bis   del
          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2018,   n.   97
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del   turismo,   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e
          disabilita'): 
                «Art.    4-bis    (Procedure    per    il    riordino
          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di
          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione
          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti
          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2
          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.
          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti
          ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
          Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio  di
          Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno  dei
          predetti decreti cessa di avere vigore,  per  il  Ministero
          interessato, il regolamento di organizzazione vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  5-quater
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio   2020,   n.   8
          (Disposizioni urgenti in  materia  di  proroga  di  termini
          legislativi,    di    organizzazione    delle     pubbliche
          amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica): 
                «Art. 1 (Proroga di termini in materia  di  pubbliche
          amministrazioni). - 1. - 5-ter. (Omissis). 
                5-quater. Al fine di  semplificare  e  accelerare  il
          riordino dell'organizzazione  degli  uffici  del  Ministero
          della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali,  compresi  quelli  di
          diretta collaborazione, e' autorizzata per i medesimi, fino
          al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di  cui
          all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2018,
          n.  97.  Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
                6. - 10-septiesdecies. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, comma 4, 5, 16,
          17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
          norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). 1.  -  3.
          (Omissis). 
                4.  All'individuazione  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
                4-bis. - 6. (Omissis).» 
                «Art. 5 (I dipartimenti). - 1.  I  dipartimenti  sono
          costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
          delle  funzioni  del  ministero.   Ai   dipartimenti   sono
          attribuiti  compiti  finali  concernenti  grandi  aree   di
          materie omogenee e  i  relativi  compiti  strumentali,  ivi
          compresi quelli di indirizzo e coordinamento  delle  unita'
          di gestione in cui si  articolano  i  dipartimenti  stessi,
          quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 
                2.  L'incarico  di  capo   del   dipartimento   viene
          conferito  in  conformita'   alle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29 e successive modificazioni ed integrazioni. 
                3.  Il  capo  del  dipartimento  svolge  compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del ministro. 
                4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel
          dipartimento stesso. 
                5. Nell'esercizio dei poteri  di  cui  ai  precedenti
          commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: 
                  a) determina i programmi per dare  attuazione  agli
          indirizzi del ministro; 
                  b)  alloca  le   risorse   umane,   finanziarie   e
          strumentali  disponibili  per  l'attuazione  dei  programmi
          secondo principi di economicita', efficacia ed  efficienza,
          nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
                  c)   svolge    funzioni    di    propulsione,    di
          coordinamento, di controllo e di  vigilanza  nei  confronti
          degli uffici del dipartimento; 
                  d) promuove e mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; 
                  e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          dipartimento; 
                  f) e' sentito dal ministro ai  fini  dell'esercizio
          del potere di proposta per il conferimento degli  incarichi
          di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
          ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29; 
                  g)  puo'  proporre  al  ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici  di  livello   dirigenziale   generale,   ai   sensi
          dell'articolo  19,  comma  7,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29  e,  comunque,  viene  sentito  nel
          relativo procedimento; 
                  h) e' sentito dal ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma  1,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
                6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma  5,
          del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  possono
          essere   definiti   ulteriori   compiti   del   capo    del
          dipartimento.» 
                «Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il ministero di  grazia
          e giustizia e il ministero di grazia e  giustizia  assumono
          rispettivamente  la   denominazione   di   ministro   della
          giustizia e ministero della giustizia. 
                2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni  e
          i compiti ad  esso  attribuiti  dalla  Costituzione,  dalle
          leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita'
          giudiziaria ed  esecuzione  delle  pene,  rapporti  con  il
          consiglio  superiore   della   magistratura,   attribuzioni
          concernenti i magistrati ordinari, vigilanza  sugli  ordini
          professionali,     archivi      notarili,      cooperazione
          internazionale in materia civile e penale. 
                3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e
          i compiti concernenti le seguenti aree funzionali: 
                  a) servizi  relativi  alla  attivita'  giudiziaria:
          gestione  amministrativa  della  attivita'  giudiziaria  in
          ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
          da parte del  ministro  delle  sue  competenze  in  materia
          processuale;    casellario     giudiziale;     cooperazione
          internazionale  in  materia  civile  e  penale;  studio   e
          proposta di interventi normativi nel settore di competenza; 
                  b)  organizzazione  e  servizi   della   giustizia:
          organizzazione e funzionamento dei  servizi  relativi  alla
          giustizia;   gestione    amministrativa    del    personale
          amministrativo e dei mezzi e  strumenti  anche  informatici
          necessari; attivita' relative alle competenze del  ministro
          in ordine ai magistrati; studio e  proposta  di  interventi
          normativi nel settore di competenza; 
                  c)  servizi   dell'amministrazione   penitenziaria:
          gestione amministrativa del  personale  e  dei  beni  della
          amministrazione  penitenziaria;  svolgimento  dei   compiti
          relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
          e delle misure  di  sicurezza  detentive;  svolgimento  dei
          compiti  previsti  dalle  leggi  per  il  trattamento   dei
          detenuti e degli internati; 
                  d)  servizi  relativi  alla   giustizia   minorile:
          svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al  ministero
          della  giustizia  in   materia   di   minori   e   gestione
          amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi. 
                4.  Relativamente  all'ispettorato  generale  restano
          salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e
          successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo
          8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.» 
                «Art. 17 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'
          essere  superiore  a  quattro,  in  riferimento  alle  aree
          funzionali definite nel precedente articolo.» 
                «Art. 18 (Incarichi dirigenziali). - 1.  Agli  uffici
          di  diretta  collaborazione   con   il   ministro   ed   ai
          dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo
          23 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  come
          sostituito dall'articolo  15  del  decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.  80,  i  magistrati  delle   giurisdizioni
          ordinarie e  amministrative,  i  professori  e  ricercatori
          universitari,  gli  avvocati  dello  Stato,  gli  avvocati;
          quando  ricorrono  specifiche  esigenze  di  servizio,   ai
          medesimi uffici  possono  essere  preposti  anche  soggetti
          estranei all'amministrazione  ai  sensi  dell'articolo  19,
          comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,
          come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 80. 
                2.  Agli  uffici  dirigenziali   generali   istituiti
          all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti  di
          cui all'articolo 23  del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 80,  ed  i  magistrati  della
          giurisdizione  ordinaria;   quando   ricorrono   specifiche
          esigenze di servizio, ai  medesimi  uffici  possono  essere
          preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.» 
                «Art. 19 (Magistrati). - 1.  Il  numero  massimo  dei
          magistrati  collocati  fuori  dal  ruolo   organico   della
          magistratura e destinati al Ministero non deve superare  le
          65 unita'.» 
                «Art. 55  (Procedura  di  attuazione  ed  entrata  in
          vigore). - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Sino all'attuazione del comma 1,  con  regolamento
          adottato ai sensi del comma 4-bis  dell'articolo  17  della
          legge 23  agosto  1988,  n.  400,  si  puo'  provvedere  al
          riassetto dell'organizzazione  dei  singoli  ministeri,  in
          conformita' con la riorganizzazione del governo e secondo i
          criteri  ed  i  principi  previsti  dal  presente   decreto
          legislativo. 
                4. - 9. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  7,  della
          legge  6  novembre  2012,  n.  190  (Disposizioni  per   la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione): 
                «Art.  1  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione). - 1. - 6. (Omissis). 
                7. L'organo di indirizzo individua, di  norma  tra  i
          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della
          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,
          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie
          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento
          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli
          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della
          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,
          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e
          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'
          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione
          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala
          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di
          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle
          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di
          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio
          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che
          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di
          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali
          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti
          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o
          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono
          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,
          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e
          intervenire nelle forme di cui al  comma  3,  articolo  15,
          decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 
                8.- 83. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 526, della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge di stabilita' 2015): 
                «Art. 1. - 1. - 525. (Omissis). 
                526.  Alla  legge  24  aprile  1941,  n.  392,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) il secondo comma dell'articolo 1  e'  sostituito
          dal seguente: 
                    «A decorrere  dal  1°  settembre  2015  le  spese
          obbligatorie di cui al  primo  comma  sono  trasferite  dai
          comuni al Ministero della giustizia e non  sono  dovuti  ai
          comuni canoni in caso di locazione o comunque  utilizzo  di
          immobili di proprieta' comunale, destinati a sedi di uffici
          giudiziari. Il trasferimento delle spese  obbligatorie  non
          scioglie i rapporti in corso e di cui e'  parte  il  comune
          per le spese  obbligatorie  di  cui  al  primo  comma,  ne'
          modifica la titolarita' delle  posizioni  di  debito  e  di
          credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il
          Ministero della giustizia subentra nei rapporti di  cui  al
          periodo precedente, fatta salva  la  facolta'  di  recesso.
          Anche  successivamente  al  1°  settembre  2015  i   locali
          demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano  a
          conservare tale destinazione»; 
                  b) gli articoli 2, 3,  4  e  5  sono  abrogati  con
          decorrenza dal 1° settembre 2015. 
                527. - 735. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  16-ter,  comma  7,
          del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.  124  (Disposizioni
          urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili): 
                «Art.  16-ter   (Potenziamento   dell'amministrazione
          finanziaria). - 1. - 6. (Omissis). 
                7. L'organizzazione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, compresa  quella  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione,   e'   adeguata   con   riferimento    alle
          disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 mediante
          uno o piu' regolamenti che possono essere  adottati,  entro
          il 30 giugno 2020, con le  modalita'  di  cui  all'articolo
          4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,  n.  97.  Con
          effetto dal 31 marzo 2020, al comma 1 del predetto articolo
          4-bis del decreto-legge n. 86  del  2018,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018, le  parole:  «ha
          facolta' di richiedere»  sono  sostituite  dalla  seguente:
          «richiede». 
                8. - 12. (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 435 e 436, della legge
          27 dicembre 2019, n.  160  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2020  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2020-2022): 
                «Art. 1. - 1. - 434. (Omissis). 
                435.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione   di
          interventi    straordinari     per     la     funzionalita'
          dell'organizzazione giudiziaria anche  in  conseguenza  del
          trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma
          526, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  al  decreto
          legislativo 25 luglio  2006,  n.  240,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal
          seguente: 
                    "2-bis.   Con   decreto   adottato    ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della  legge  23
          agosto 1988, n.  400,  e  dell'articolo  4,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   300,   sono
          rideterminati,  nel  rispetto  della   dotazione   organica
          complessiva, i posti di dirigente di seconda  fascia  negli
          uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per  piu'
          uffici giudiziari"; 
                  b)  all'articolo  3,  comma  1,  le  parole:   "dal
          direttore    generale    regionale     o     interregionale
          territorialmente  competente,  ovvero"  e  le  parole:   ",
          secondo le rispettive competenze e" sono soppresse; 
                  c) all'articolo 4,  comma  1,  le  parole:  ",  per
          quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale  o
          interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico
          di cui all'articolo 5, per i  distretti  di  Roma,  Milano,
          Napoli e Palermo, o" sono soppresse; 
                  d) l'articolo 5 e' abrogato; 
                  e) il capo II e' sostituito dal seguente: 
                    "CAPO II (Articolazioni decentrate del  ministero
          della   giustizia).   -   Art.   6    (Uffici    periferici
          dell'organizzazione giudiziaria). - 1. Il  Ministero  della
          giustizia,  nell'ambito  della  dotazione   organica   come
          rideterminata  ai  sensi  dell'articolo  7,  esercita,  con
          organi periferici di  livello  dirigenziale  non  generale,
          sulla base di programmi,  indirizzi  e  direttive  disposti
          dall'amministrazione centrale, le funzioni e i  compiti  in
          materia  di  organizzazione  e  funzionamento  dei  servizi
          relativi alla giustizia anche derivanti  dal  trasferimento
          delle competenze di cui all'articolo 1,  comma  526,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                    2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresi'
          attivita' di raccordo con le amministrazioni competenti per
          la realizzazione  di  interventi  in  materia  di  edilizia
          giudiziaria. 
                    3.  Al  fine  di  assicurare  una  piu'  completa
          attivita'  di  determinazione  del  fabbisogno  di  beni  e
          servizi  dell'amministrazione  periferica  e  degli  uffici
          giudiziari, il presidente del locale Consiglio  dell'Ordine
          degli  avvocati  fa  parte,  con  diritto  di  voto,  degli
          organismi collegiali di cui all'articolo 3 del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto
          2015, n. 133.  Per  la  predetta  partecipazione  non  sono
          dovuti compensi, gettoni di  presenza  o  altri  emolumenti
          comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese  di
          missione  si  provvede  con  le  risorse  finanziarie   del
          Ministero  della  giustizia  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                    Art.  7  (Organico).  -  1.   Per   il   compiuto
          svolgimento   delle   specifiche   attribuzioni   di    cui
          all'articolo  6,  la  dotazione  organica   del   personale
          dirigenziale non generale dell'amministrazione  giudiziaria
          e' aumentata di 10 unita'. 
                    2. Ai medesimi fini del  comma  1,  la  dotazione
          organica  dell'amministrazione  giudiziaria   e'   altresi'
          aumentata  di   complessive   150   unita'   di   personale
          amministrativo non dirigenziale appartenenti all'Area III e
          all'Area II. All'individuazione delle figure  professionali
          si  provvede  ai  sensi   dell'articolo   6   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                    3. Per la copertura della dotazione organica come
          rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero  della
          giustizia e' autorizzato, nel triennio 2020-2022, a bandire
          procedure concorsuali  pubbliche  e  ad  assumere  a  tempo
          indeterminato un corrispondente  contingente  di  personale
          dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai  limiti  delle
          facolta'  assunzionali   dell'amministrazione   giudiziaria
          previste dalla normativa vigente. 
                    4. Il posto di  direttore  generale  dell'ufficio
          speciale per la gestione e  la  manutenzione  degli  uffici
          giudiziari  della  citta'  di  Napoli  e'  soppresso  e  le
          funzioni  e  i  compiti   di   cui   all'articolo   1   del
          decreto-legge 16 dicembre 1993,  n.  522,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n.  102,  sono
          esercitati da uno degli uffici di cui  all'articolo  6  del
          presente decreto con sede in Napoli. 
                    Art.  8  (Risorse).  -  1.  L'assegnazione  delle
          risorse   finanziarie   e    strumentali    al    dirigente
          amministrativo  preposto  agli  uffici  periferici  di  cui
          all'articolo  6  per  l'espletamento  del  suo  mandato  e'
          effettuata    dal     competente     direttore     generale
          dell'amministrazione centrale secondo  i  criteri  indicati
          dal Ministro della giustizia, ai sensi  degli  articoli  4,
          comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e  16,  comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
          165". 
                436. Per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
          comma 435, e' autorizzata  la  spesa  nel  limite  di  euro
          6.918.335 a decorrere dall'anno 2020. 
                437. - 884. (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli  1,  5  e  16  del
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
          giugno 2015, n. 84, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende: 
                  a) per "Ministro" il Ministro della giustizia; 
                  b) per "Ministero" il Ministero della giustizia; 
                  c) per "decreto legislativo» il decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300; 
                  d) per "amministrazione centrale"  i  dipartimenti,
          le direzioni generali e  le  altre  articolazioni  centrali
          previsti dal titolo II del presente decreto; 
                  e)  per  "uffici   periferici   dell'organizzazione
          giudiziaria"  gli  uffici  periferici   dell'organizzazione
          giudiziaria di cui all'articolo 6 del  decreto  legislativo
          25 luglio 2006, n. 240; 
                  f) (Soppressa).» 
                «Art.     5     (Dipartimento     dell'organizzazione
          giudiziaria,  del  personale  e  dei  servizi).  -  1.   Il
          Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale
          e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti  le
          aree funzionali  individuate  dall'articolo  16,  comma  3,
          lettera b), del decreto legislativo. 
                2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento
          dell'organizzazione  giudiziaria,  del  personale   e   dei
          servizi  sono  istituiti  i  seguenti  uffici  dirigenziali
          generali,  con  le  competenze  per  ciascuno  di   seguito
          indicate: 
                  a)  Direzione  generale  del  personale   e   della
          formazione: ruolo e matricola del personale dirigenziale  e
          non dirigenziale; reclutamento, nomina e prima assegnazione
          del   personale    dirigenziale    e    non    dirigenziale
          dell'amministrazione centrale  e  degli  uffici  giudiziari
          nazionali; reclutamento, nomina e  prima  assegnazione  del
          personale     dirigenziale     e      non      dirigenziale
          dell'amministrazione periferica e degli  uffici  giudiziari
          diversi da quelli nazionali nei casi previsti dall'articolo
          35, comma 5, secondo periodo, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165; reclutamento per mobilita'; piano delle
          assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999,
          n. 68; gestione del personale dell'amministrazione centrale
          e degli  uffici  giudiziari  nazionali;  trasferimento  del
          personale amministrativo da e  per  altre  amministrazioni;
          comandi verso altre amministrazioni  e  collocamenti  fuori
          ruolo;  provvedimenti   disciplinari   piu'   gravi   della
          sospensione dal servizio con privazione della  retribuzione
          per piu' di  dieci  giorni;  formazione  professionale  dei
          dirigenti; formazione e riqualificazione professionale  del
          personale  dell'amministrazione  centrale  e  degli  uffici
          giudiziari nazionali; relazioni sindacali; provvedimenti in
          materia pensionistica, ferme le competenze della  Direzione
          generale  dei  magistrati;  Cassa   di   previdenza   degli
          ufficiali  giudiziari.  Restano  ferme  le  competenze  del
          Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria  e  quelle
          del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'; 
                  b) Direzione generale  delle  risorse  materiali  e
          delle tecnologie: determinazione del fabbisogno di  beni  e
          servizi  dell'amministrazione  centrale  e   degli   uffici
          giudiziari nazionali; attivita'  connesse  all'onere  delle
          spese per la  gestione  degli  uffici  giudiziari  a  norma
          dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941,
          n. 392; stipula degli accordi e delle convenzioni quadro di
          cui all'articolo 5, comma 2,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133; elaborazione degli
          indirizzi e delle  linee  di  pianificazione  strategica  e
          adozione delle misure organizzative di cui  all'articolo  6
          del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 133
          del 2015; elaborazione dei  programmi,  degli  indirizzi  e
          delle  direttive  da  impartire  agli   uffici   periferici
          dell'organizzazione    giudiziaria    in     materia     di
          organizzazione e funzionamento dei  servizi  relativi  alla
          giustizia di  cui  alla  presente  lettera;  acquisti,  per
          importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 35
          del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  di  beni  e
          servizi omogenei ovvero comuni a piu' distretti di corte di
          appello;    acquisizione    di    veicoli;    acquisizione,
          progettazione e gestione dei beni mobili,  immobili  e  dei
          servizi  dell'amministrazione  centrale  e   degli   uffici
          giudiziari  nazionali;  emissione   del   parere   previsto
          dall'articolo  19  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119;
          predisposizione    degli    elementi     necessari     alla
          determinazione  delle  priorita'  di  intervento  ai  sensi
          dell'articolo 50 della legge  23  dicembre  1998,  n.  448;
          espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002,  n.  254;
          servizio di documentazione degli atti processuali  a  norma
          dell'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
          271;  predisposizione  e  attuazione  dei   programmi   per
          l'acquisto, la costruzione,  la  permuta,  la  vendita,  la
          ristrutturazione di beni immobili; competenze  residue  del
          Ministero in materia di predisposizione e attuazione  degli
          atti in materia di procedimenti relativi  alla  concessione
          ai comuni di contributi per  le  spese  di  gestione  degli
          uffici giudiziari. La Direzione generale esercita  altresi'
          una   competenza   generale   in   materia   di   procedure
          contrattuali  del  Ministero  e  a  tal  fine   si   avvale
          dell'attivita' istruttoria svolta dalle direzioni  generali
          interessate all'esecuzione dei contratti; sono comprese  le
          procedure   di   formazione   dei   contratti   riguardanti
          l'acquisizione di beni e  servizi  di  telecomunicazione  e
          fonia in coerenza con le misure di coordinamento strategico
          e   di   indirizzo   dello   sviluppo   dei   sistemi    di
          telecomunicazione e fonia adottate a norma dell'articolo 17
          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I raccordi con
          le competenze in materia  di  risorse  e  tecnologie  degli
          altri dipartimenti sono  definiti  con  i  decreti  di  cui
          all'articolo 16, comma 2; 
                  c)  Direzione  generale  del   bilancio   e   della
          contabilita':  adempimenti  connessi  alla  formazione  del
          bilancio di previsione, al disegno di legge di assestamento
          del  bilancio  dello   Stato   e   al   conto   consuntivo;
          predisposizione del budget economico per centri di costo  e
          rilevazione   dei   costi;    variazioni    di    bilancio;
          predisposizione   del   conto   annuale;   erogazione   del
          trattamento  economico   fondamentale   e   accessorio   al
          personale  dell'amministrazione  centrale;  erogazione  del
          trattamento  economico  fondamentale  al  personale   degli
          Uffici giudiziari centrali; gestione dei fondi relativi  al
          trattamento  economico  accessorio;  rimborso  degli  oneri
          relativi  al   trattamento   economico   fondamentale   del
          personale  comandato  da  altre  amministrazioni  ed  enti;
          servizio  dei   buoni   pasto   spettanti   ai   dipendenti
          dell'amministrazione giudiziaria; liquidazione di interessi
          e rivalutazione sulle somme spettanti al personale; 
                  d) Direzione  generale  dei  magistrati:  attivita'
          preparatorie   e   preliminari    relative    all'esercizio
          dell'azione disciplinare  e  altre  attivita'  di  supporto
          nelle materie di  competenza  del  Ministro  in  ordine  ai
          magistrati professionali e  onorari,  salve  le  competenze
          dell'Ispettorato  generale  del  Ministero,  e  conseguenti
          rapporti con il  Consiglio  superiore  della  magistratura;
          gestione  del  personale  di   magistratura   ordinaria   e
          onoraria; tabelle di composizione degli uffici  giudiziari;
          gestione dei concorsi  per  l'ammissione  in  magistratura;
          provvedimenti  in   materia   pensionistica   relativi   al
          personale  di   magistratura;   contenzioso   relativo   al
          personale di magistratura; 
                  e) Direzione generale  per  i  sistemi  informativi
          automatizzati: attuazione delle linee  strategiche  per  la
          riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione
          della   giustizia;   adempimento   dei   compiti   di   cui
          all'articolo 17 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, quale ufficio unico  responsabile  per  la  transizione
          digitale   a    norma    della    medesima    disposizione;
          programmazione, progettazione, sviluppo, gestione,  accesso
          e disponibilita' dei sistemi informativi automatizzati,  di
          telecomunicazione  e  fonia  per  tutti  gli   uffici   del
          Ministero,  gli  uffici  amministrativi  decentrati  e  gli
          uffici  giudiziari;  integrazione  e  interconnessione  dei
          sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i
          sistemi informativi automatizzati, di  telecomunicazione  e
          fonia delle altre  amministrazioni;  pareri  di  congruita'
          tecnico-economica  sugli  acquisti  per  i  quali  non   e'
          richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per  l'Italia
          digitale; predisposizione  e  gestione  del  piano  per  la
          sicurezza informatica dell'Amministrazione della giustizia;
          promozione  e  sviluppo  degli  strumenti  di   innovazione
          tecnologica  in  materia  informatica,   telecomunicazione,
          telematica e fonia; procedure di formazione  dei  contratti
          riguardanti l'acquisizione di beni e servizi informatici  e
          dei   connessi   lavori   di   impiantistica    riguardanti
          esclusivamente le sale server; 
                  f)  Direzione  generale  di  statistica  e  analisi
          organizzativa: compiti previsti dal decreto  legislativo  6
          settembre  1989,  n.  322,  quale   ufficio   del   Sistema
          statistico  nazionale,  ivi  compresa  la  realizzazione  e
          gestione  di  banche  dati   di   statistica   giudiziaria;
          redazione del  programma  statistico  nazionale  attraverso
          l'individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio
          nazionale, assicurando a livello centrale, per  i  rapporti
          con l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero,
          gli  uffici  amministrativi   decentrati   e   gli   uffici
          giudiziari; rapporti con organismi europei e internazionali
          di settore. 
                3.  Il  Capo  del  dipartimento  svolge  altresi'  le
          seguenti funzioni: 
                  a)  rilevazione  dei  fabbisogni  e  programmazione
          degli interventi su circoscrizioni giudiziarie,  dotazioni,
          piante organiche  di  personale  da  destinare  alle  varie
          strutture e articolazioni dell'amministrazione giudiziaria,
          nel quadro delle dotazioni organiche esistenti; 
                  b) gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico,
          ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c),  e  8,
          della legge 7 giugno 2000, n. 150.» 
                «Art. 16 (Disposizioni transitorie e  finali).  -  1.
          All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
          generale nonche' alla definizione dei  relativi  compiti  e
          alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello
          dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4,  comma  4,
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da emanarsi
          entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Non possono essere individuati uffici dirigenziali
          non generali in numero superiore  a  quello  dei  posti  di
          dirigente  di  seconda   fascia   previsti,   per   ciascun
          dipartimento, nelle tabelle D), E), F)  e  G)  allegate  al
          presente decreto. 
                2. Con uno o piu' decreti del  Ministro  si  provvede
          alla  razionalizzazione   e   all'informatizzazione   delle
          strutture degli  uffici  dell'Amministrazione  giudiziaria,
          del   Dipartimento   dell'amministrazione    penitenziaria,
          nonche' dell'Amministrazione degli archivi notarili; con  i
          medesimi   decreti   possono   essere   istituiti   presidi
          territoriali  in   luogo   dei   soppressi   provveditorati
          regionali  dell'amministrazione  penitenziaria  e  ne  sono
          definiti competenze e compiti. Con uno o piu'  decreti  del
          Ministro   si   provvede    alla    razionalizzazione    ed
          all'informatizzazione  delle  strutture  degli  uffici  del
          Dipartimento per  la  giustizia  minorile  e  di  comunita'
          nonche' alla definizione di linee  operative  omogenee  per
          l'attivita' di gestione trattamentale. 
                3. Con uno o piu' decreti del  Ministro,  nell'ambito
          delle dotazioni organiche del Ministero,  sono  determinate
          le piante  organiche  del  personale  amministrativo  degli
          uffici giudiziari e delle strutture centrali e  periferiche
          in cui si articola l'Amministrazione. 
                4. Le strutture organizzative esistenti,  interessate
          dal  processo  di  riorganizzazione  di  cui  al   presente
          decreto, e i corrispondenti  incarichi  dirigenziali,  sono
          fatti  salvi  fino  alla  definizione  delle  procedure  di
          conferimento degli incarichi dirigenziali di  prima  fascia
          relativi  alla  nuova  organizzazione  del   Ministero   da
          concludersi entro il termine di 180 giorni dall'entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                5.  Alle  necessita'  di   riduzione   degli   uffici
          dirigenziali di livello generale previste dall'articolo  1,
          comma  404,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,
          dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, si provvede anche  mediante  la  soppressione
          dei corrispondenti posti recati in aumento dall'articolo  5
          del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. 
                6. La tabella A) allegata al decreto  legislativo  25
          luglio  2006,  n.  240,  e'  sostituita  dalla  tabella  A)
          allegata al presente decreto e  che  ne  costituisce  parte
          integrante. 
                7. (Abrogato). 
                8. La tabella E)  allegata  alla  legge  15  dicembre
          1990, n. 395, e' sostituita dalla tabella  B)  allegata  al
          presente decreto e che ne costituisce parte integrante. 
                9. Le dotazioni organiche del personale  dirigenziale
          e non dirigenziale  dell'Amministrazione  giudiziaria,  del
          Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria,    del
          Dipartimento per la giustizia minorile  e  di  comunita'  e
          dell'Amministrazione degli archivi notarili, sono  previste
          dalle tabelle C), D), E), F)  e  G)  allegate  al  presente
          decreto  e  che  ne  costituiscono  parte  integrante.  Con
          successivi decreti del Ministro della giustizia  ripartisce
          i contingenti di personale come sopra  rideterminati  nelle
          fasce retributive e nei profili professionali. 
                10. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto
          legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e la riduzione  di  cui
          all'articolo  5  del  medesimo  decreto   legislativo,   il
          Ministro  provvede  con  proprio  decreto  all'attribuzione
          delle risorse ai dipartimenti. 
                11. Con successivo decreto  del  Ministro  di  natura
          regolamentare e' definito il  nuovo  modello  organizzativo
          della Direzione generale della formazione. 
                12. E' istituita una struttura temporanea, di livello
          dirigenziale generale, per il coordinamento delle attivita'
          nell'ambito   della   politica   regionale,   nazionale   e
          comunitaria, che ha la responsabilita'  del  coordinamento,
          gestione e  controllo  dei  programmi  e  degli  interventi
          volti,  nell'ambito  della   politica   di   coesione,   al
          perseguimento  degli  obiettivi  del   Ministero   inerenti
          all'organizzazione del sistema giustizia. La conferenza dei
          capi dipartimento di cui all'articolo 3,  comma  6,  svolge
          altresi' funzione di programmazione, indirizzo e  controllo
          relativamente alle competenze della  direzione  di  cui  al
          primo  periodo.  Ai  fini  dell'invarianza  della  spesa  e
          nell'ambito delle dotazioni organiche  del  Ministero  sono
          resi  indisponibili  in  misura  corrispondente  posti   di
          funzione dirigenziale, di livello generale o non  generale,
          equivalenti dal punto di vista finanziario. 
                13.  Le  dotazioni  organiche  del   Ministero   sono
          definite dal presente decreto ad ogni effetto di legge.».